Il DPR 462/01 - Organismo abilitato per le verifiche periodiche obbligatorie di legge

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Il DPR 462/01

Commento al D.P.R. 462/01

Il 23/01/2002 è entrato in vigore il DPR n° 462 del 22.10.01, dal Titolo: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".Secondo tale decreto, il Datore di Lavoro è tenuto a inviare la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alle ASL (o ARPA) e all'ISPESL o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quando esiste (*), e a far eseguire verifiche periodiche su tali impianti da uno dei seguenti soggetti:- ASL (o ARPA) competente per territorio- ORGANISMI DI ISPEZIONEUno degli elementi più significativi del DPR è dunque proprio rappresentato dall'estensione anche ad altri soggetti dell'esercizio della funzione pubblica connessa alle verifiche periodiche.Ne consegue che gli Organismi di Ispezione assumono la veste di incaricati di pubblico servizio.Con il DPR 462/01 è il Datore di Lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche secondo le nuove periodicità. Gravano su di esso quindi, le responsabilità del rispetto della periodicità delle verifiche sull'impianto.La mancata verifica degli impianti oggetto del DPR comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro e responsabilità dello stesso in caso di infortunio sull'impianto. D'altra parte questa inosservanza è da contestare in sede di attività di vigilanza al datore di lavoro da parte di ISPESL, Asl, Ispettorato del lavoro, ecc.Si ricorda inoltre che la mancata verifica biennale delle installazioni elettriche nei luoghi pericolosi costituisce anche violazione dell'art. 336 del DPR 547/55.Il DPR non prevede alcun regime transitorio e si applica anche ai procedimenti pendenti.E' da osservare che le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 posso essere effettuate, esclusivamente da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI o in alternativa dalle Asl o dall'ArpaNon sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici(*)Messa in esercizio e omologazione di impianti di messa a terra e di protezione dai fulminiLa messa in esercizio viene effettuata dall'installatore il quale dopo aver effettuato la verifica dell'impianto rilascia la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Il datore di lavoro entro 30 giorni invia la dichiarazione di Conformità all'ISPESL ed alla Asl oppure all'Arpa o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo. I modelli A e B sono stati abrogati. Alla struttura pubblica viene lasciato esclusivamente il solo compito di vigilanza e di controllo mediante attività di monitoraggio con visite a campione.Messa in esercizio di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosionePer questa tipologia di impianto, la messa in esercizio viene effettuata dall'installatore il quale rilascia la dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro entro 30 giorni deve inviare detta dichiarazione solo alla Asl o all'Arpa competenti per territorio. L'omologazione è effettuata dalla Asl o dall'Arpa, che effettuano la prima verifica sulla conformità dell'impianto. Il modello C è stato abrogato


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Verifiche periodiche di legge su impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di sollevamento, attrezzature in pressione, ascensori e montacarichi

- In tutta Italia: verifica impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici con pericolo di esplosione - verifica ascensori e montacarichi;
- In Toscana, Liguria e Emilia Romagna verifiche attrezzature di sollevamento cose e attrezzature sollevamento persone ( gru, autogru, piattaforme di lavoro autosollevanti, ponti mobili sviluppabili ( PLE ), carroponte, gru a torre, gru a bandiera, gru a mensola, gru a cavalletto, gru su autocarro, gru a portale, carrelli elevatori a braccio telescopico, argani, ascensori da cantiere, scale aeree inclinabili, idroestrattori, ecc. ) - impianti in pressione gas vapore e riscaldamento (es. recipenti a pressione, generatori di vapore. ecc.)
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Le principali zone di attività per le verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra sono la Regione TOSCANA, la Regione LIGURIA e la regione EMILIA ROMAGNA - SO.VE.P.I. Srl si interessa di verifiche periodiche  e strordinarie degli ascensori e montacarichi di cui al DPR 162/99, delle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra di cui al DPR 462/01 e delle verifiche delle attrzatture di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/08 (gru a portale, gru a torre, gru a cavalletto, gru a ponte, gru a bandiera, gru a mensola, ascensori e montacarichi da cantiere, Piattaforme di lavoro autosollevanti, carri raccogli frutta, ponti mobili sviluppabili, ecc).




Verifiche impianti elettrici di messa a terra, attrezzature di sollevamento, ascensori nelle regioni di:
- Toscana: Lucca, Pistoia, Prato, Pisa, Firenze, Livorno, Siena, Arezzo, Grosseto;
- Liguria: La Spezia, genova, Savona, Imperia;
- Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena , Rimini.
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