Prima verifica periodica attrezzature
Pubblicato da Dott. Sergio Tonlorenzi Tecnico della Prevenzione in Verifiche periodiche Allegato VII · Mercoledì 26 Feb 2020
Tags: Gru, gru, a, torre, gru, a, cavalletto, gru, a, ponte
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Rif.: Allegato VII D. Lgs. 81/08
Per tutte le attrezzature la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale dell’Inail allegando la documentazione indicata in base alla tipologia di macchina. Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale dell’Inail; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:
- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro; - dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato (per la Regione Toscana e la Regione Liguria SO.VE.P.I. Srl) iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta. La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell’Inail ovvero su incarico dell’Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta;
decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica periodica, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro.
La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, rilasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l’attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.